Sez. L - , Sentenza n. 13923 del 05/06/2017 (Rv. 644532 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - IN GENERE | Pensione di invalidità civile - Maggiorazione ex art. 38, comma 2, della l. n. 448 del 2001 - Limite reddituale di cui al comma 5 dello stesso articolo - Applicabilità.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - IN GENERE
In tema di pensione di invalidità civile, ai fini del riconoscimento della maggiorazione di cui all'art. 38, comma 2, della l. n. 448 del 2001, il limite reddituale da tenere presente è quello di cui al comma 5 del citato articolo, e non quello più elevato stabilito per l'accesso alle prestazioni di invalidità.
Riferimenti normativi: Legge 28/12/2001 num. 448 art. 38 CORTE COST. PENDENTE, Legge 30/03/1971 num. 118 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)