Sez. L, Sentenza n. 4585 del 22/03/2012 (Rv. 622117 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - IN GENERE | Maggiorazione ex art. 38 della legge n. 448 del 2001 - Spettanza - Requisiti - Limite di reddito del pensionato - Limite di reddito del pensionato e del coniuge - Rilevanza concorrente - Fondamento.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - IN GENERE
In tema di prestazioni pensionistiche, il riconoscimento della maggiorazione di cui all'art. 38 della legge n. 448 del 2001 presuppone che il reddito individuale del pensionato non superi il limite previsto nonchè, ove tale requisito sia sussistente, che neppure il cumulo di esso con il reddito del coniuge superi l'importo complessivo della cifra rappresentata dal cumulo del reddito individuale con l'ammontare annuo dell'assegno sociale, giacchè anche in difetto di uno solo di tali requisiti l'incremento non spetta; ciò è conforme alla lettera della norma, che tra i limiti di reddito pone la disgiunzione "né" con ruolo additivo, ed è coerente, altresì, con lo scopo del beneficio, diretto a garantire a "soggetti disagiati" un reddito mensile pari ad euro 516, 46 (cosiddetto "incremento al milione").
Riferimenti normativi: Legge 28/12/2001 num. 448 art. 38 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)