Sez. 2, Sentenza n. 7495 del 12/08/1996 (Rv. 499194 - 01)
CAPACITÀ DELLA PERSONA FISICA - POTESTÀ DEI GENITORI - RAPPRESENTANZA E AMMINISTRAZIONE - ATTI DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE E DI DISPOSIZIONE - POTERE CONGIUNTO DEI GENITORI - AUTORIZZAZIONE DEL GIUDICE TUTELARE | Mancanza - Annullabilità relativa dell'atto - Eredità devoluta ai minori di età - Accettazione - Mancata autorizzazione del giudice tutelare - Conseguenze.
CAPACITÀ DELLA PERSONA FISICA - POTESTÀ DEI GENITORI - RAPPRESENTANZA E AMMINISTRAZIONE - ATTI DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE E DI DISPOSIZIONE - POTERE CONGIUNTO DEI GENITORI - AUTORIZZAZIONE DEL GIUDICE TUTELARE
La mancanza di autorizzazione per gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione riguardanti i minori di età non dà luogo ad inesistenza o a nullità degli atti stessi, bensì alla loro annullabilità, la quale può essere fatta valere soltanto dal genitore che abbia agito in rappresentanza del figlio o dal figlio medesimo. Pertanto, l'annullabilità, per mancanza dell'autorizzazione del giudice tutelare, dell'accettazione dell'eredità devoluta a minori di età non può essere fatta valere dai coeredi allo scopo di accrescere la loro quota dell'asse ereditario.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 320 CORTE COST., Cod. Civ. art. 322, Cod. Civ. art. 470, Cod. Civ. art. 674
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)