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Sez. 2, Sentenza n. 7044 del 23/12/1988 (Rv. 461218 - 01)

CAPACITÀ DELLA PERSONA FISICA - RAPPRESENTANZA E ASSISTENZA DELL'INCAPACE LEGALE - POTESTÀ DEI GENITORI - RAPPRESENTANZA E AMMINISTRAZIONE - AUTORIZZAZIONE DEL GIUDICE TUTELARE - ATTI ECCEDENTI L'ORDINARIA AMMINISTRAZIONE - MANCANZA DI AUTORIZZAZIONE - ANNULLABILITÀ - AZIONE RELATIVA - LEGITTIMAZIONE DELLA CONTROPARTE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1988-12-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/461218-01

CAPACITÀ DELLA PERSONA FISICA - RAPPRESENTANZA E ASSISTENZA DELL'INCAPACE LEGALE - POTESTÀ DEI GENITORI - RAPPRESENTANZA E AMMINISTRAZIONE - AUTORIZZAZIONE DEL GIUDICE TUTELARE - ATTI ECCEDENTI L'ORDINARIA AMMINISTRAZIONE - MANCANZA DI AUTORIZZAZIONE - ANNULLABILITÀ - AZIONE RELATIVA - LEGITTIMAZIONE DELLA CONTROPARTE - ESCLUSIONE.*

La Mancanza di autorizzazione del giudice tutelare per gli Atti eccedenti l'ordinaria amministrazione riguardanti i minori di età non dà luogo ad inesistenza o nullità degli Atti stessi, bensì alla loro annullabilità ai sensi dell'art. 322 cod. civ., la quale può essere fatta valere soltanto dal genitore (che abbia agito in rappresentanza del figlio) o dal figlio medesimo, e non anche dalla controparte del negozio. (V 6666/84, mass n 438199; (V 6198/84, mass n 437845; (Conf 6057/81, mass n 416846; (Conf 3088/79, mass n 399447).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 322

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)