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Sez. 1 - , Ordinanza n. 18728 del 13/07/2018 (Rv. 649582 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - STATO D'INSOLVENZA - ACCERTAMENTO GIUDIZIARIO - EFFETTI | Revocatoria fallimentare - Decorrenza del periodo sospetto nella liquidazione coatta amministrativa - Computo a ritroso dalla data del provvedimento amministrativo se anteriore all'accertamento giudiziale dello stato di insolvenza.
Stato
decisa il 2018-07-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/649582-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - STATO D'INSOLVENZA - ACCERTAMENTO GIUDIZIARIO - EFFETTI

Nella liquidazione coatta amministrativa, allorché la sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza sia successiva al provvedimento amministrativo che dispone la liquidazione coatta, il "periodo sospetto" ai fini dell'esercizio dell'azione revocatoria fallimentare decorre (a ritroso) necessariamente dalla data del provvedimento amministrativo, perché è in relazione a tale momento che viene accertato - ancorché con sentenza successiva - lo stato di insolvenza.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge Falliment. art. 195 CORTE COST., Legge Falliment. art. 202 CORTE COST., Legge Falliment. art. 203 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)