diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 14279 del 20/06/2006 (Rv. 591862 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - STATO D'INSOLVENZA - ACCERTAMENTO GIUDIZIARIO - EFFETTI | Azione revocatoria - Periodo sospetto - Decorrenza - Dalla data del decreto di messa in liquidazione coatta amministrativa - Termine di prescrizione - Decorrenza - Dalla data della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza - Fattispecie in tema di dichiarazione di insolvenza successiva al decreto di messa in liquidazione coatta.
Stato
decisa il 2006-06-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/591862-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - STATO D'INSOLVENZA - ACCERTAMENTO GIUDIZIARIO - EFFETTI

L'art. 203 della legge fallim. deve essere interpretato nel senso che il periodo sospetto per l'esercizio dell'azione revocatoria decorre in ogni caso (a ritroso) dal decreto di liquidazione, sia quando tale decreto precede sia quando segua la dichiarazione dello stato di insolvenza, perché, secondo quanto il comma primo dello stesso art. 203 dispone nella sua prima parte, l'azione revocatoria fallimentare non può essere esercitata prima dell'accertamento, pur non ancora definitivo, dello stato di insolvenza; sicché è dalla dichiarazione dello stato di insolvenza che decorre in ogni caso il termine di prescrizione. (Nella fattispecie la S.C. ha pertanto cassato con rinvio la sentenza di appello, che aveva fatto decorrere il termine di prescrizione dalla data del decreto di messa in liquidazione coatta amministrativa, precedente alla sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge Falliment. art. 202 CORTE COST., Legge Falliment. art. 203 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)