Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7635 del 18/03/2019 (Rv. 653376 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - PUBBLICAZIONE (DEPOSITO DELLA) | Decorrenza termine ex art. 327 c.p.c. - Individuazione - Ipotesi di apposizione di una e di due date - Differenze.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - PUBBLICAZIONE (DEPOSITO DELLA)
In tema di impugnazione, nel caso in cui su una sentenza risulti apposta un'unica data relativa alla sua pubblicazione con attestazione del competente cancelliere, non rileva, ai fini dell'individuazione del termine ordinario ex art. 327 c.p.c. (per il quale deve, perciò, farsi riferimento al dato temporale dell'intervenuta pubblicazione), il mero previo inserimento della sentenza nel registro cronologico, qualora manchino l'attestazione di altra data di deposito da parte del cancelliere e, quindi, la scissione temporale tra il momento del deposito e quello della pubblicazione (che devono, peraltro, essere, di regola, coincidenti), che ricorre nell'eventualità che siano apposte due distinte date di deposito (in tale ultima ipotesi trovando applicazione il principio sancito dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 18569 del 2016).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 133 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)