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Sez. 3 - , Ordinanza n. 9917 del 13/04/2023 (Rv. 667571 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - PUBBLICAZIONE (DEPOSITO DELLA) | Decorrenza termine ex art. 327 c.p.c. - Dalla data di pubblicazione -
Stato
decisa il 2023-04-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/667571-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - PUBBLICAZIONE (DEPOSITO DELLA)

Sussistenza - Data di inserimento della sentenza nel registro cronologico - Irrilevanza - Limiti - Mancata apposizione di altra data di deposito - Sussistenza.

Il termine per l'impugnazione della sentenza previsto dall'art. 327 c.p.c. decorre dalla data di pubblicazione e non da quella di inserimento della sentenza nel registro cronologico; quest'ultima è irrilevante, a meno che non siano apposte in calce alla sentenza due diverse date e risulti così realizzata una impropria scissione tra i momenti di deposito e pubblicazione, la quale impone di accertare il momento in cui la sentenza sia divenuta conoscibile attraverso il suo deposito in cancelleria e l'inserimento nell'elenco cronologico con attribuzione del relativo numero identificativo.

Cod. Proc. Civ. art. 133 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)