Sez. 6, Sentenza n. 32059 del 25/09/2025 Cc. (dep. 26/09/2025) Rv. 288626-01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE | Mandato di arresto europeo - Giudizio di cassazione - Motivi nuovi - Ammissibilità - Esclusione - Ragioni.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE
In tema di mandato di arresto europeo, non è consentita la presentazione di motivi nuovi nel procedimento dinanzi alla Corte di cassazione, atteso che il disposto dell'art. 22 legge 22 aprile 2005, n. 69 detta una disciplina parzialmente derogatoria rispetto a quella ordinaria in ordine ai tempi di proposizione del ricorso e ai termini di comparizione, in base alla quale deve ritenersi ammissibile soltanto il deposito di memorie che non introducano questioni nuove e diverse rispetto a quelle prospettate con l'originario atto di impugnazione.
Legge 22/04/2005 num. 69 art. 22 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 611 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)