Sez. 6, Sentenza n. 28271 del 23/07/2026 Cc. (dep. 24/07/2026) Rv. 290189-01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE | Mandato di arresto europeo - Ricorso per cassazione ex art. 22 legge n. 69 del 2005 - Applicabilità dell’art. 609, comma 2, cod. proc. pen. - Sussistenza - Limiti del sindacato di legittimità - Indicazione - Fattispecie.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE
In tema di mandato di arresto europeo, il disposto dell'art. 609, comma 2, cod. proc. pen. trova applicazione anche con riguardo al giudizio di cassazione introdotto con ricorso ex art. 22 legge 22 aprile 2005, n. 69, restando, tuttavia, precluso al giudice di legittimità l'accertamento di fatti rilevanti ai fini della verifica di "errores in procedendo", comportanti nullità assolute, anche insanabili e rilevabili di ufficio, nel caso in cui gli stessi, non segnalati e provati nel precedente grado di giudizio, non emergano dal mero esame degli atti processuali e richiedano, pertanto, approfondite indagini, di competenza esclusiva del giudice del merito. (Fattispecie in cui la Corte ha respinto il ricorso di un cittadino comunitario, destinatario di mandato di arresto europeo, che aveva dedotto, per la prima volta nel giudizio di legittimità, la nullità del processo celebrato all'estero "in absentia", senza aver prospettato la circostanza nel giudizio di appello e senza avere specificamente indicato e allegato, in quella sede, gli elementi dai quali desumerla).
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 609 com. 2, Legge 22/04/2005 num. 69 art. 18 ter CORTE COST., Legge 22/04/2005 num. 69 art. 22 CORTE COST. PENDENTE, Decisione Consiglio CEE 13/06/2022 num. 584 art. 4 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)