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Sez. 1, Sentenza n. 1051 del 18/05/1967 (Rv. 327409 - 01)

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE (ORALE) - AMMISSIBILITA (LIMITI) - IN GENERE - VIOLAZIONE - RILEVABILITA D'UFFICIO - ESCLUSIONE - LIMITE - DEDUCIBILITA PER LA PRIMA VOLTA IN CASSAZIONE - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1967-05-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/327409-01

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE (ORALE) - AMMISSIBILITA (LIMITI) - IN GENERE - VIOLAZIONE - RILEVABILITA D'UFFICIO - ESCLUSIONE - LIMITE - DEDUCIBILITA PER LA PRIMA VOLTA IN CASSAZIONE - INAMMISSIBILITA.*

I limiti di ammissibilita della prova testimoniale e di quella presuntiva non attengono all'ordine pubblico, essendo dettati esclusivamente a tutela di interessi privati. La loro violazione deve essere, pertanto, dedotta dalla parte interessata (salvo che la prova abbia ad oggetto l'esistenza di un negozio per cui sia richiesta la prova scritta -ad substantiam- e non puo essere sollevata, per la prima volta, in Cassazione.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2722, Cod. Civ. art. 2725, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2721

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)