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Sez. 2, Sentenza n. 3349 del 15/10/1975 (Rv. 377486 - 01)

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIBILITA (LIMITI DI) - IN GENERE - INOSSERVANZA DI TALI LIMITI - RILEVABILITA D'UFFICIO E DENUNCIABILITA PER LA PRIMA VOLTA IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1975-10-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/377486-01

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIBILITA (LIMITI DI) - IN GENERE - INOSSERVANZA DI TALI LIMITI - RILEVABILITA D'UFFICIO E DENUNCIABILITA PER LA PRIMA VOLTA IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*

Le limitazioni della prova testimoniale, di cui agli artt 2721 e seguenti del cod civ, non avendo natura pubblicistica, presidiano l'interesse esclusivo delle parti, le quali possono rinunciare ad avvalersene. La loro inosservanza, pertanto, non e rilevabile d'ufficio dal giudice e non e denunciabile per la prima volta in Sede di legittimita. (nella specie, trattavasi di prova testimoniale ammessa, su concorde richiesta delle parti, nel giudizio promosso dall'erede dell'alienante, per sentir dichiarare la simulazione assoluta della vendita immobiliare stipulata dal suo autore con il convenuto). (Conf 1487/73, mass n 364239; 3343/68, mass n 336355; (Conf 1051/67, mass n 327409).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1417, Cod. Civ. art. 2721, Cod. Civ. art. 2722, Cod. Civ. art. 2723, Cod. Civ. art. 2725, Cod. Proc. Civ. art. 156 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)