Sez. L, Sentenza n. 6741 del 10/05/2002 (Rv. 554304 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE AI SUPERSTITI - IN GENERE | Maggiorazioni "reversibili" ai pensionati ex combattenti - Attribuzione ai superstiti - Ambito - Conseguenze - Spettanza delle maggiorazioni in misura proporzionale al trattamento di riversibilità.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE AI SUPERSTITI - IN GENERE
La cd. "maggiorazione reversibile" spettante ai pensionati ex combattenti a norma dell'art. 6 legge 15 aprile 1985 n. 140 e dell'art. 6 legge 29 dicembre 1988 n. 544, è attribuibile ai superstiti titolari di pensione di reversibilità "jure proprio" e non "jure haereditatis" (il che giustifica l'attribuzione del beneficio anche nei casi in cui il dante causa sia deceduto prima dell'entrata in vigore della legge n. 140 del 1985, oppure dopo tale data senza aver chiesto la maggiorazione); il diritto dei superstiti alla suddetta maggiorazione, peraltro, è acquisito sulla base della posizione assicurativo - pensionistica del "de cuius", in quanto - come sta a significare l'espressione "reversibile" - la maggiorazione non sorge originariamente in capo al superstite, ma si riflette sulla pensione di reversibilità una volta che il diritto sia già sorto sulla pensione diretta, facendo il titolare della pensione di riversibilità valere come "proprio" un diritto scaturente da una qualificazione soggettiva del dante causa. Ne consegue che la maggiorazione spetta ai superstiti in misura proporzionale al rispettivo trattamento di reversibilità, e non già nella misura intera.
Riferimenti normativi: Legge 15/04/1985 num. 140 art. 6 CORTE COST., Legge 29/12/1988 num. 544 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)