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Sez. L, Sentenza n. 9612 del 21/07/2000 (Rv. 538650 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE AI SUPERSTITI - IN GENERE | Maggiorazioni "reversibili" ai pensionati ex combattenti - Attribuzione ai superstiti - Carattere derivativo e non originario del relativo diritto - Conseguenze - Spettanza delle maggiorazioni in misura proporzionale al trattamento di reversibilità - Decorrenza dei benefici dal 1 gennaio 1985 per le pensioni con decorrenza successiva al 7 marzo 1968 - Riferimento alla decorrenza della pensione di reversibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2000-07-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/538650-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE AI SUPERSTITI - IN GENERE

La "maggiorazione reversibile" spettante ai pensionati ex combattenti, a norma dell'art. 6 legge 15 aprile 1985 n. 140 e dell'art. 6 legge 29 dicembre 1988 n. 544, è attribuibile ai superstiti titolari di pensione di reversibilità "jure proprio" e non "jure haereditatis"; il diritto dei superstiti alla suddetta maggiorazione, peraltro, è acquisito sulla base della posizione assicurativo - pensionistica del "de cuius", in quanto - come sta a significare l'espressione "reversibile" - la maggiorazione non sorge originariamente in capo al superstite, ma si riflette sulla pensione di reversibilità una volta che il diritto sia già sorto sulla pensione diretta. Ne consegue, da un lato, che la maggiorazione spetta ai superstiti in misura proporzionale al rispettivo trattamento di reversibilità, e non già nella misura intera, e, dall'altro, che la decorrenza della pensione, cui occorre riferirsi per stabilire la decorrenza della maggiorazione (dal 1 gennaio 1985 per le pensioni con decorrenza successiva al 7 marzo 1968, ex art. 6 legge n. 140 del 1985, e dal 1 gennaio 1989 per quelle con decorrenza anteriore, ex art. 6 legge n. 544 del 1988), è quella della pensione già goduta dal "de cuius" e non quella della pensione conseguita dal superstite, derivandone in caso contrario che il trattamento di reversibilità assumerebbe un contenuto più ampio di quello che sarebbe configurabile in capo al "de cuius".

Riferimenti normativi: Legge 24/05/1970 num. 336 CORTE COST., Legge 15/04/1985 num. 140 art. 6 CORTE COST., Legge 29/12/1988 num. 544 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)