Sez. 2, Sentenza n. 1076 del 19/01/2005 (Rv. 578601 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - USO - ESTENSIONE E LIMITI | Collocazione di una controparte - A filo tra la porta dell'appartamento di un condomino e il ballatoio - Legittimità - Condizioni.
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - USO - ESTENSIONE E LIMITI
In considerazione dei limiti imposti dall'art.1102 cod.civ.al condomino che nell'uso della cosa comune non deve alterarne la destinazione ed impedirne il pari uso da parte degli altri comunisti, è legittima l'installazione da parte del condomino di una controporta, collocata a filo del muro di separazione tra l'appartamento e il ballatoio delle scale sul quale si apre, quando la stessa - non riducendo in modo apprezzabile la fruibilità del bene comune da parte degli altri condomini-non determini pregiudizievoli invadenze dell'ambito dei coesistenti diritti degli altri proprietari.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1102
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)