Sez. L, Sentenza n. 19840 del 04/10/2004 (Rv. 578637 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - RIUNIONE E SEPARAZIONE DI CAUSA | Riunione ex art. 274 cod.proc.civ. - Sindacabilità in cassazione - Esclusione.
PROCEDIMENTO CIVILE - RIUNIONE E SEPARAZIONE DI CAUSA
Il provvedimento di riunione previsto dall'art. 274 cod. proc. civ., relativo alla stessa causa (riunione obbligatoria) o a cause diverse ma connesse (riunione facoltativa), ovvero dettato da motivi di economia processuale, essendo strumentale e preparatorio rispetto alla futura definizione della controversia, è rimesso al potere discrezionale del giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità neanche attraverso l'impugnazione della sentenza che definisce il giudizio nel quale il provvedimento stesso è stato adottato.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 273, Cod. Proc. Civ. art. 274 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)