Sez. L, Sentenza n. 2699 del 19/04/1983 (Rv. 427598 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - FONDI SPECIALI DI PREVIDENZA - IMPRESE ESERCENTI ATTIVITÀ DI TRASPORTO MERCI PER CONTO TERZI - ISCRIZIONE AL FONDO DI PREVIDENZA PER GLI IMPIEGATI DELL'INDUSTRIA - OBBLIGO - SUSSISTENZA - ISCRIZIONE AL FONDO DI PREVIDENZA PER GLI IMPIEGATI DELLE IMPRESE DI SPEDIZIONE E DELLE AGENZIE MARITTIME - OBBLIGO - ESCLUSIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - FONDI SPECIALI DI PREVIDENZA - IMPRESE ESERCENTI ATTIVITÀ DI TRASPORTO MERCI PER CONTO TERZI - ISCRIZIONE AL FONDO DI PREVIDENZA PER GLI IMPIEGATI DELL'INDUSTRIA - OBBLIGO - SUSSISTENZA - ISCRIZIONE AL FONDO DI PREVIDENZA PER GLI IMPIEGATI DELLE IMPRESE DI SPEDIZIONE E DELLE AGENZIE MARITTIME - OBBLIGO - ESCLUSIONE.*
In forza del contratto collettivo 5 agosto 1937, le imprese esercenti attività di trasporto merci per conto terzi devono essere inquadrate fra quelle iscritte al fondo di previdenza per gli impiegati della industria e non al fondo per gli impiegati delle imprese di spedizione e delle agenzie marittime, non ostando a tale inquadramento il riferimento all'attività di assunzione di trasporti da parte degli spedizionieri, prevista dall'art. 5 del R.d. 16 agosto 1934 n. 1382, il quale non incide in senso modificativo sulla attività principale di costoro che rimane specificamente intesa alla conclusione di contratti di trasporto per conto del committente, sebbene, a fini di tutela del medesimo, nell'ipotesi di siffatta assunzione, la responsabilità dello spedizioniere si commisuri, a norma dell'art. 1741 cod. civ. a quella del vettore. (V 1063/78, mass n 390421; (V 1063/78, mass n 390418).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 16/08/1934 num. 1382 art. 5, Contr. Coll. 25/01/1936 num. 3, Contr. Coll. 25/01/1936 num. 29, Contr. Coll. 05/08/1937
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)