Sez. 3, Sentenza n. 5744 del 11/06/1999 (Rv. 527285 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - ATTIVITÀ PERICOLOSA - IN GENERE | Art. 2050 cod. civ. - Incidenza sul rapporto esterno fra l'esercente attività pericolosa e terzo danneggiato - Rapporti interni fra corresponsabili del danno - Applicazione delle norme generali sulla responsabilità contrattuale e/o aquiliana.
RESPONSABILITÀ CIVILE - ATTIVITÀ PERICOLOSA - IN GENERE
Allorquando l'attività pericolosa venga esercitata da un ente collettivo, con la responsabilità di quest'ultimo, ex art. 2050 cod. civ., può concorrere quella della persona fisica che svolga detta attività, insorgendo in tal caso una responsabilità solidale ex art. 2055 primo comma cod. civ. in ordine al rapporto esterno tra danneggiante e danneggiato, mentre i rapporti interni fra questi ultimi sono disciplinati dalle diverse norme sulla responsabilità contrattuale e/o aquiliana ex art. 2043 cod. civ.. Ne consegue che una volta formatosi il giudicato sul rapporto esterno fra il danneggiato e l'esercente dell'attività pericolosa, non può quest'ultimo invocare l'art. 2050 cod. civ. nei confronti di altro soggetto ritenuto corresponsabile del danno stesso, dal momento che tale norma non disciplina il rapporto interno fra corresponsabili del danno e che la stessa parte non può al contempo essere soggetto attivo e passivo della medesima norma, ancorché nei confronti di parti diverse.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2050 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2055
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)