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Sez. 3, Sentenza n. 1966 del 27/01/2009 (Rv. 606328 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - ATTIVITÀ PERICOLOSA - IN GENERE | Attività radiologica - Danno da esposizione alle radiazioni - Responsabilità della ASL per esercizio di attività pericolosa - Corresponsabilità del direttore sanitario - Sussistenza.
Stato
decisa il 2009-01-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/606328-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - ATTIVITÀ PERICOLOSA - IN GENERE

Dei danni causati dall'esercizio di attività pericolosa svolta da un ente collettivo, pubblico o privato, risponde sia l'ente in quanto tale, sia la persona preposta in concreto all'esercizio dell'attività pericolosa. Pertanto dei danni causati ad un infermiere dall'esposizione alle radiazioni emanate da un apparecchio radiografico rispondono in solido sia la ASL, sia il suo direttore sanitario.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2050 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2055

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)