Sez. 6, Sentenza n. 2782 del 07/10/1974 Ud. (dep. 11/03/1975) Rv. 129482 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - MEZZI DI IMPUGNAZIONE (TASSATIVITA) - AMMISSIBILITA O INAMMISSIBILITA - IN GENERE - APPELLO - IN GENERE - INAMMISSIBILITA - PRONUNCIA DEL GIUDICE DI SECONDO GRADO - PRESCRIZIONE DEL REATO - CASSAZIONE - DECLARATORIA IMMEDIATA DI CAUSE DI NON PUNIBILITA, DI IMPROCEDIBILITA, DI ESTINZIONE DEL REATO O DELLA PENA - INAMMISSIBILITA.*
IMPUGNAZIONI PENALI - MEZZI DI IMPUGNAZIONE (TASSATIVITA) - AMMISSIBILITA O INAMMISSIBILITA - IN GENERE - APPELLO - IN GENERE - INAMMISSIBILITA - PRONUNCIA DEL GIUDICE DI SECONDO GRADO - PRESCRIZIONE DEL REATO - CASSAZIONE - DECLARATORIA IMMEDIATA DI CAUSE DI NON PUNIBILITA, DI IMPROCEDIBILITA, DI ESTINZIONE DEL REATO O DELLA PENA - INAMMISSIBILITA.*
Qualora sia stato proposto appello contro sentenza soltanto ricorribile ed il giudice di secondo grado abbia tuttavia emessa la relativa decisione, la Corte di Cassazione deve dichiarare inammissibile l'appello stesso ed ordinare l'esecuzione della sentenza di primo grado, passata in giudicato, anche se dopo tale pronuncia sia decorso il termine di prescrizione del reato. Infatti, la causa estintiva del reato non puo essere dichiarata quando sussista una causa di inammissibilita originaria dell'appello.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 152 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 190 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 207
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)