Sez. 1, Sentenza n. 1322 del 21/06/1983 Cc. (dep. 06/07/1983) Rv. 159777 - 01
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE - NATURA GIURIDICA - REATO DI PERICOLO, AUTONOMO RISPETTO AI SINGOLI REATI PER LA CUI COMMISSIONE È COSTITUITA - ESTINGUIBILITÀ DEI REATI - RILEVANZA DELLA ESTINGUIBILITÀ - SUSSIDIARIETÀ.*
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE - NATURA GIURIDICA - REATO DI PERICOLO, AUTONOMO RISPETTO AI SINGOLI REATI PER LA CUI COMMISSIONE È COSTITUITA - ESTINGUIBILITÀ DEI REATI - RILEVANZA DELLA ESTINGUIBILITÀ - SUSSIDIARIETÀ.*
L'associazione per delinquere è un reato di pericolo, autonomo rispetto ai singoli reati per i quali è stata costituita e del tutto indipendente nella sua esistenza dalla commissione o dalle ulteriori vicende dei reati stessi. L'estinguibilità di questi ultimi costituisce, pertanto, elemento di valutazione del tutto marginale e sussidiario, che non può assumere valore preminente rispetto agli elementi desumibili dalla natura, dalle dimensioni soggettive ed oggettive del sodalizio criminoso.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)