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Sez. 1, Sentenza n. 1322 del 21/06/1983 Cc. (dep. 06/07/1983) Rv. 159777 - 01

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE - NATURA GIURIDICA - REATO DI PERICOLO, AUTONOMO RISPETTO AI SINGOLI REATI PER LA CUI COMMISSIONE È COSTITUITA - ESTINGUIBILITÀ DEI REATI - RILEVANZA DELLA ESTINGUIBILITÀ - SUSSIDIARIETÀ.*
Stato
decisa il 1983-06-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/159777-01

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE - NATURA GIURIDICA - REATO DI PERICOLO, AUTONOMO RISPETTO AI SINGOLI REATI PER LA CUI COMMISSIONE È COSTITUITA - ESTINGUIBILITÀ DEI REATI - RILEVANZA DELLA ESTINGUIBILITÀ - SUSSIDIARIETÀ.*

L'associazione per delinquere è un reato di pericolo, autonomo rispetto ai singoli reati per i quali è stata costituita e del tutto indipendente nella sua esistenza dalla commissione o dalle ulteriori vicende dei reati stessi. L'estinguibilità di questi ultimi costituisce, pertanto, elemento di valutazione del tutto marginale e sussidiario, che non può assumere valore preminente rispetto agli elementi desumibili dalla natura, dalle dimensioni soggettive ed oggettive del sodalizio criminoso.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)