Sez. 1, Sentenza n. 9307 del 14/05/1985 Ud. (dep. 19/10/1985) Rv. 170745 - 01
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE - ESTINZIONE DEI REATI PROGRAMMATI - CONDANNA PER IL DELITTO DI ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - POSSIBILITÀ.*
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE - ESTINZIONE DEI REATI PROGRAMMATI - CONDANNA PER IL DELITTO DI ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - POSSIBILITÀ.*
L'associazione per delinquere è reato di pericolo autonomo rispetto ai singoli reati per i quali è stata costituita o del tutto indipendente nella sua esistenza dalla commissione o dalle ulteriori vicende dei reati stessi. Ne deriva che il venir meno, per Estinzione, dei reati che l'imputato di associazione per delinquere è accusato di avere commesso in attuazione del programma criminoso, non incide in alcun modo sulla prova del delitto associativo, i cui elementi costitutivi, oltre il numero delle persone, sono la permanenza del vincolo associativo ed il programma medesimo, volto alla commissione di un numero non definito di reati. (V mass n 166997; (V mass n 115524; (Conf mass n 159777).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)