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Sez. 2, Sentenza n. 7623 del 31/03/2006 (Rv. 588999 - 01)

ARBITRATO - ARBITRI - COMPENSO | Mancata pronuncia del lodo - Procedura di liquidazione ex art. 814 cod. proc. civ. - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2006-03-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/588999-01

ARBITRATO - ARBITRI - COMPENSO

La speciale procedura di liquidazione del compenso agli arbitri, prevista dal secondo comma dell'art. 814 cod. proc. civ., presuppone che il lodo sia stato pronunciato, perchè soltanto da esso il Presidente del Tribunale può trarre gli elementi per liquidare il compenso secondo criteri equitativi. Di conseguenza, quando sia mancata la pronuncia del lodo, la richiesta di compenso da parte degli arbitri dà luogo ad una normale controversia sui diritti e gli obblighi reciproci delle parti, che non può essere devoluta alla cognizione dell'organo speciale previsto dall'art. 814 cod. proc. civ., ma deve seguire gli ordinari criteri di competenza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 814 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)