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Sez. 1, Sentenza n. 12536 del 26/08/2002 (Rv. 557100 - 01)

ARBITRATO - ARBITRI - COMPENSO | Liquidazione ex art. 814 cod. proc. civ. - Ammissibilità - Condizioni e limiti - Fattispecie in tema di lodo parziale.
Stato
decisa il 2002-08-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/557100-01

ARBITRATO - ARBITRI - COMPENSO

In tema di liquidazione del compenso agli arbitri, lo speciale procedimento di liquidazione di cui all'art. 814 cod. proc. civ. può essere legittimamente esperito qualora (e solo se) sia stato pronunciato un lodo a carattere definitivo (tale, cioè, da aver risolto tutte le questioni di merito, con conseguente composizione del conflitto tra le parti). Nel caso in cui risulti, invece, emanato (come nella specie) un lodo soltanto parziale, e la richiesta di liquidazione ex art. 814 cod. proc. civ. sia stata dichiarata inammissibile dal Presidente del tribunale, che pur abbia astrattamente ritenuto possibile procedere a tale tipo di liquidazione con riferimento a lodo non definitivo, sulla base dell'assunto che la decisione non aveva affrontato alcuna questione di merito, la doglianza degli arbitri ricorrenti per cassazione avverso il "decisum" del presidente del tribunale deve appuntarsi, a pena di inammissibilità del ricorso (e restando impregiudicato il relativo giudizio in punto di diritto sull'ammissibilità o meno della liquidazione "de qua" in presenza di lodo parziale) sulla circostanza che il lodo in parola abbia in realtà risolto questioni di merito, diversamente da come opinato dal giudice di merito.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 814 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)