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Sez. U, Sentenza n. 11852 del 06/11/1991 (Rv. 474525 - 01)

Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Determinazione e criteri - Annullamento di atti amministrativi | Atto ritenuto illegittimo - Annullamento d'ufficio - Ostatività del giudizio promosso di fronte al giudice ordinario per la realizzazione del diritto sorto in forza del provvedimento impugnato - Esclusione - Impugnabilità del provvedimento di annullamento - Sede - Giudice amministrativo - Effetti di detto provvedimento sul giudizio ordinario in corso - Individuazione - Difetto di giurisdizione - Esclusione.
Stato
decisa il 1991-11-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/474525-01

Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Determinazione e criteri - Annullamento di atti amministrativi

Il potere-dovere di autotutela, mediante annullamento di un proprio atto ritenuto illegittimo (nella specie, di un atto deliberativo di ammissione dell'appaltatore alla revisione dei prezzi), non può essere escluso dall'iniziativa del privato di agire in giudizio per la realizzazione del diritto sorto in forza del provvedimento annullato, mentre il sopravvenuto atto di annullamento, sebbene impugnabile soltanto davanti al giudice amministrativo, non determina il venir meno della giurisdizione ordinaria radicatasi sull'iniziativa suddetta, diretta alla tutela di una situazione giuridica dedotta come diritto soggettivo, ma comporta che il giudice adito decida la causa nel merito tenendo conto della situazione determinata dalla sopravvenienza di tale ultimo atto - per la cui disapplicazione in detta causa non ricorrono le necessarie condizioni - ovvero sospenda il giudizio in attesa della decisione dell'impugnazione ritualmente proposta in sede di giurisdizione amministrativa.

Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 3, Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)