Sez. L, Sentenza n. 6001 del 29/05/1995 (Rv. 492539 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - POTERI ED OBBLIGHI DEL GIUDICE ORDINARIO - NEI CONFRONTI DELLA P.A. - DISAPPLICAZIONE DI ATTI AMMINISTRATIVI | Emanati in carenza di potere - Previo accertamento della originaria efficacia - Conseguenze - Principio della non operatività della disapplicazione nei confronti della parte legittimata alla impugnazione dell'atto davanti al giudice amministrativo e divieto del giudice ordinario di sindacare anche il merito dell'atto - Irrilevanza.
GIURISDIZIONE CIVILE - POTERI ED OBBLIGHI DEL GIUDICE ORDINARIO - NEI CONFRONTI DELLA P.A. - DISAPPLICAZIONE DI ATTI AMMINISTRATIVI
Nel caso in cui l'atto amministrativo sia stato emanato in carenza di potere (nella specie in rapporto alla dichiarazione di illegittimità costituzionale di norma costituente presupposto del potere della pubblica amministrazione), il giudice deve accertare - sia pure "incidenter tantum" e senza effetti di giudicato, nell'assenza dal giudizio dell'autorità da cui proviene l'atto - la originaria inefficacia dell'atto stesso ai fini della decisione sul rapporto dedotto in giudizio. Conseguentemente non rileva il principio secondo cui la disapplicazione in senso stretto o tecnico - relativa cioè ad un atto amministrativo dotato della sua efficacia tipica ed incidente sul rapporto oggetto del giudizio ordinario -, non può operare nei confronti di colui che, per essere parte del rapporto oggetto del provvedimento amministrativo e destinatario di esso, può reagire all'affievolimento del diritto solo a mezzo di impugnazione proposta al giudice amministrativo; così come non può entrare in questione il divieto per il giudice ordinario di sindacare anche il merito dell'atto, e quindi gli accertamenti di fatto riservati all'amministrazione, sussistente quando egli debba verificare la legittimità dell'atto stesso sotto il profilo dell'assenza dei vizi di violazione di legge, incompetenza o eccesso di potere.
Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)