Sez. 1, Sentenza n. 3486 del 02/12/2009 Cc. (dep. 27/01/2010) Rv. 245983 - 01
ESECUZIONE - PENE DETENTIVE | Divieto per i condannati con recidiva reiterata - Deroga per i tossicodipendenti con programma di recupero in corso al momento della sentenza definitiva - Nozione di sentenza definitiva.
ESECUZIONE - PENE DETENTIVE
Ai fini della deroga al divieto di sospensione dell'esecuzione della pena stabilita per i recidivi reiterati dall'art. 656, comma nono, lett. c), cod. proc. pen., in favore dei condannati tossicodipendenti o alcoldipendenti che abbiano in corso, al momento del deposito della sentenza definitiva, un programma terapeutico di recupero presso i servizi pubblici per l'assistenza ai tossicodipendenti, per sentenza definitiva deve intendersi quella della Corte di cassazione per effetto della quale la condanna sia divenuta irrevocabile.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 656 com. 9 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 30/12/2005 num. 272 art. 4 CORTE COST., Legge 12/02/2006 num. 49 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)