Sez. 6, Sentenza n. 3214 del 18/12/2007 Cc. (dep. 21/01/2008) Rv. 238404 - 01
STUPEFACENTI - IN GENERE | Soggetto tossicodipendente - Programma di recupero terapeutico - Reati ostativi previsti dall'art. 4 bis L. 26 luglio 1975, n. 354 - Esclusione della disciplina prevista dall'art. 89 d.P.R. n. 309 del 1990 - Fattispecie.
STUPEFACENTI - IN GENERE
Nei confronti del soggetto tossicodipendente che intenda sottoporsi ad un programma di recupero terapeutico, deve escludersi l'applicabilità della disciplina prevista dalla norma di cui all'art. 89 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, come modificato dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49, allorquando si proceda per uno dei titoli di reato elencati nell'art. 4-bis della L. 26 luglio 1975, n. 354 (ostativi alla concessione degli arresti domiciliari presso una comunità terapeutica), non essendo necessario stabilire se risultino acquisiti elementi tali escludere la sussistenza attuale di collegamenti dell'indagato con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva. (Fattispecie nella quale è stata rigettata la richiesta di revoca, ovvero di sostituzione con la misura degli arresti domiciliari, della misura cautelare della custodia in carcere applicata in ordine al reato di traffico degli stupefacenti aggravato dalla finalità mafiosa di cui all'art. 7 L. n. 203 del 1991).
Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 89 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 CORTE COST. PENDENTE, Legge 21/02/2006 num. 49 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)