Sez. L, Sentenza n. 11370 del 17/06/2004 (Rv. 573709 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE | Controversie ex art. 409 cod.proc.civ. - Diritti di procuratore - Voci relative alle consultazioni, formazione del fascicolo, nota spese, notifica e deposito del ricorso - Spettanza - Configurabilità.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE
Con riguardo alle controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza, vanno riconosciuti al difensore i diritti di procuratore per le attività di consultazione col cliente, formazione del fascicolo, redazione della nota spese e collazione della stessa, deposito della nota spese, notifica del ricorso al convenuto e deposito dell'atto notificato, attività tutte non incompatibili con le particolarità del rito del lavoro.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)