Sez. L, Sentenza n. 19412 del 18/12/2003 (Rv. 569044 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE | Controversie ex art. 409 cod. proc. civ. - Diritti di procuratore - Voci relative alle conclusioni e alla corrispondenza informativa - Spettanza - Configurabilità - Fondamento.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE
Con riguardo alle controversie di lavoro e di previdenza e assistenza, vanno riconosciuti al difensore i diritti di procuratore per conclusioni ed esame delle conclusioni, che corrispondono anche nel rito del lavoro a un'attività caratterizzata da uno sviluppo progressivo che si chiude con la formulazione delle richieste conclusive delle parti in causa; parimenti va riconosciuta la voce "corrispondenza informativa" che è giustificata, in vista dell'udienza di discussione e in considerazione della tendenziale concentrazione che caratterizza il rito giuslavoristico, dall'opportunità di invitare il cliente a partecipare a detta udienza.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)