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Sez. 1 - , Sentenza n. 19151 del 17/07/2019 (Rv. 654666 - 02)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - IN GENERE | Costituzione in giudizio dell'opponente - Modalità - Deposito cartaceo anziché per via telematica - Ammissibilità - Effetti dell’erroneo deposito - Sanatoria per raggiungimento dello scopo - Sussiste.
Stato
decisa il 2019-07-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/654666-02

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - IN GENERE

Il ricorso in opposizione allo stato passivo, ai sensi dell'art. 16-bis, comma 3, del d.l. n. 179 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 221 del 2012, può essere depositato in forma cartacea, essendo le modalità telematiche previste in via esclusiva soltanto per gli atti del curatore, del commissario giudiziale, del liquidatore, del commissario liquidatore e del commissario straordinario, fermo restando che l'eventuale vizio dell'atto introduttivo del giudizio è sanabile per raggiungimento dello scopo della costituzione del rapporto processuale, eventualmente mediante concessione di un termine all'altra parte per svolgere le proprie difese.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 99 CORTE COST., Legge Falliment. art. 101 CORTE COST., Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 bis CORTE COST., Legge 17/12/2012 num. 221 CORTE COST., Decreto Legge 24/06/2014 num. 90 art. 44, Legge 11/08/2014 num. 114 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 156 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)