Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 1717 del 23/01/2019 (Rv. 652287 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - IN GENERE | Giudizi dinanzi al tribunale iniziati dopo il 30 giugno 2014 ed anche anteriori alla modifica dell'art. 16-bis del d.l. n. 179 del 2012 ad opera del d.l. n. 83 del 2015 - Deposito per via telematica anziché con modalità cartacee - Mera irregolarità - Raggiungimento dello scopo - Fattispecie.
PROCEDIMENTO CIVILE - IN GENERE
Nei procedimenti contenziosi incardinati dinanzi ai tribunali dal 30 giugno 2014, anche nella disciplina antecedente alla modifica dell'art. 16 bis del d.l. n. 179 del 2012, inserito dall'art. 1, comma 19, n. 2, della l. n. 228 del 2012, introdotta dal d.l. n. 83 del 2015, il deposito per via telematica, anziché con modalità cartacee, dell'atto introduttivo del giudizio, ivi compreso l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, non dà luogo ad una nullità della costituzione dell'attore, ma ad una mera irregolarità, sicché ove l'atto sia stato inserito nei registri informatizzati dell'ufficio giudiziario, previa generazione della ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia, è integrato il raggiungimento della scopo della presa di contatto tra la parte e l'ufficio giudiziario e della messa a disposizione delle altre parti. (Nella specie, la S.C. ha considerato tempestivo -nel regime vigente alla data successiva del 30 giugno 2014- il reclamo proposto in via telematica e non cartacea, preso in carico dall'ufficio giudiziario, avverso il diniego del Tribunale per i minorenni alla permanenza in Italia del familiare a supporto del figlio minore ex art. 31 d.lgs. n. 286 del 1998).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 739 CORTE COST., Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16, Decreto Legge 27/06/2015 num. 83, Legge 17/12/2012 num. 221 art. 1 com. 19 lett. 2, Legge 06/08/2015 num. 132 art. 19, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 31
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)