Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 23469 del 06/10/2017 (Rv. 646406 - 02)
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Istanze di interpello ex art. 11 della l. n. 212 del 2000 - Risposte - Sopravvenuta inimpugnabilità ex art. 6 del d.lgs. n. 156 del 2015 - Norma interpretativa o di innovazione retroattiva - Esclusione - Conseguenze - Fattispecie.
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE
In tema di contenzioso tributario, l'art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 156 del 2015, secondo cui non sono impugnabili le risposte alle istanze di interpello di cui all'articolo 11 della l. n. 212 del 2000, non ha valenza interpretativa né portata di innovazione retroattiva, ridisciplinando per il futuro la materia, e, quindi, non dispone che per l'avvenire. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso la retroattiva non impugnabilità del diniego di accoglimento di istanza d’interpello disapplicativo di norme antielusive, ex art. 37 bis, comma 8, del d.P.R. n. 600 del 1973).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 24/09/2015 num. 156 art. 6 com. 1, Legge 27/07/2000 num. 212 art. 11, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 37 bis com. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)