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Sez. 5, Sentenza n. 5843 del 13/04/2012 (Rv. 621886 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Atti impugnabili - Dichiarazione di improcedibilità di un'istanza di disapplicazione di norma antielusiva - Natura interlocutoria della decisione - Impugnabilità davanti alle Commissioni tributarie - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2012-04-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/621886-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE

In tema di contenzioso tributario, non è impugnabile innanzi alle Commissioni tributarie il provvedimento dichiarativo dell'improcedibilità dell'istanza di disapplicazione di norma antielusiva, poiché esso è atto di natura interlocutoria, che non respinge nel merito la stessa, ma ne rileva l'insuscettibilità di ogni plausibile valutazione, e non è, quindi, assimilabile al provvedimento di rigetto o agli altri atti di cui all'art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, il quale prevede la impugnabilità dei soli atti amministrativi definitivi con rilevanza esterna.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 37 bis CORTE COST., Decr. Minist. Finanze 16/06/1998 num. 259 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)