Sez. L, Sentenza n. 5445 del 19/10/1982 (Rv. 423207 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - CLAUSOLA CONTRATTUALE CONTENENTE LA DETERMINAZIONE DEL PERIODO DI COMPORTO - LEGITTIMITÀ - CONTRASTO CON LA PREVISIONE COSTITUZIONALE DEL DIRITTO DEI LAVORATORI ALLA PREVIDENZA ED ALL'ASSISTENZA SOCIALE E AL MANTENIMENTO DEL POSTO DI LAVORO - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - CLAUSOLA CONTRATTUALE CONTENENTE LA DETERMINAZIONE DEL PERIODO DI COMPORTO - LEGITTIMITÀ - CONTRASTO CON LA PREVISIONE COSTITUZIONALE DEL DIRITTO DEI LAVORATORI ALLA PREVIDENZA ED ALL'ASSISTENZA SOCIALE E AL MANTENIMENTO DEL POSTO DI LAVORO - ESCLUSIONE.*
La previsione costituzionale del diritto dei lavoratori alla previdenza ed all'assistenza sociale e al mantenimento del posto di lavoro non determina la nullità di una clausola contrattuale di diritto privato contenente la Determinazione, in relazione al disposto del secondo comma dell'art. 2110 cod. civ., del periodo di malattia decorso il quale l'imprenditore può recedere dal contratto; invero, detta tutela costituzionale non comporta affatto la continuazione a tempo indeterminato del rapporto con il lavoratore impossibilitato ad adempiere la sua obbligazione per un arco di tempo imprecisato, attesi gli oneri che ne deriverebbero allo imprenditore nel campo organizzativo aziendale e in quello patrimoniale, anche nell'ipotesi di continuazione del rapporto realizzato senza la controprestazione retributiva. (V 2522/82, mass n 420386).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 35, Costituzione art. 38, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)