Sez. L, Sentenza n. 2522 del 23/04/1982 (Rv. 420386 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - RETRIBUZIONE - IN GENERE - IMPOSSIBILITÀ DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA PER MANCATA COOPERAZIONE DEL DATORE DI LAVORO DOVUTA A CAUSE A QUESTO NON IMPUTABILI - DIRITTO ALLA RETRIBUZIONE - ESCLUSIONE - RAPPORTO DI LAVORO GIÀ SOSPESO PER MALATTIA EX ART. 2110 COD. CIV. - ININFLUENZA - CONTRASTO CON GLI ARTT. 3 E 38 COST. - INSUSSISTENZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - RETRIBUZIONE - IN GENERE - IMPOSSIBILITÀ DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA PER MANCATA COOPERAZIONE DEL DATORE DI LAVORO DOVUTA A CAUSE A QUESTO NON IMPUTABILI - DIRITTO ALLA RETRIBUZIONE - ESCLUSIONE - RAPPORTO DI LAVORO GIÀ SOSPESO PER MALATTIA EX ART. 2110 COD. CIV. - ININFLUENZA - CONTRASTO CON GLI ARTT. 3 E 38 COST. - INSUSSISTENZA.*
L'impossibilità dell'esecuzione della prestazione di lavoro da parte del lavoratore, per la mancata cooperazione del datore di lavoro, dovuta a cause a questo non imputabili, comporta il venir meno del diritto alla retribuzione anche nel caso in cui l'anzidetta sospensione del lavoro riguardi un lavoratore il cui rapporto è già sospeso per malattia a norma dell'art. 2110 cod. civ., atteso che a costui non può competere più di quanto è riconosciuto al lavoratore non ammalato e considerato, soprattutto, che il rischio addossato al datore di lavoro dal citato art. 2110 non può essere esteso oltre l'ambito previsto da tale eccezionale disposizione. Nè l'esposta disciplina può essere sospettata d'illegittimità costituzionale, con riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, sul rilievo che farebbe venir meno solo l'Obbligo della corresponsione dell'indennità di malattia a favore degli impiegati, posto a carico del datore di lavoro, e non anche quello gravante sull'istituto assicuratore pubblico, della corresponsione della stessa indennità nei confronti degli operai, dovendosi in contrario considerare che anche per costoro il diritto alla corresponsione di detta indennità di malattia presuppone che il rapporto di lavoro non sia interrotto, nell'effettività del suo svolgimento, da vicende non imputabili al datore di lavoro. (V 2489/80, mass n 406227; (V 2107/78, mass n 391485).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 38, Cod. Civ. art. 1206 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1463, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)