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Sez. 2, Sentenza n. 996 del 12/05/1967 (Rv. 327293 - 01)

DIRITTI REALI - PROPRIETA - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA - NEGATORIA - IN GENERE - DEDUZIONE IN APPELLO DEL CONVENUTO CHE IL PROPRIO FONDO E INTERCLUSO - DOMANDA RICONVENZIONALE - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1967-05-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/327293-01

DIRITTI REALI - PROPRIETA - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA - NEGATORIA - IN GENERE - DEDUZIONE IN APPELLO DEL CONVENUTO CHE IL PROPRIO FONDO E INTERCLUSO - DOMANDA RICONVENZIONALE - INAMMISSIBILITA.*

La deduzione, svolta dal convenuto in appello e relativa alla interclusione del proprio fondo, non puo integrare una mera eccezione avverso la negatoria servitutis contro di lui proposta, perche di per se inidonea (in Mancanza di pronunzia giudiziale e pagamento della relativa indennita) a paralizzarla essa costituisce, invece, una vera e propria domanda riconvenzionale, ed e, quindi, inammissibile, per la novita degli elementi di fatto e di diritto, che ne costituiscono il presupposto.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1051, Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Civ. art. 949

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)