Sez. L - , Ordinanza n. 13617 del 02/07/2020 (Rv. 658069 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - SCATTI DI ANZIANITÀ - MINIMI SALARIALI | Contratto di formazione e lavoro - Trasformazione in contratto a tempo indeterminato - Trattamento inferiore per i primi 15 mesi ex art. 7 del c.c.n.l. Autoferrotramvieri dell'11 aprile 1995 - Violazione dell'art. 36 Cost. - Esclusione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - SCATTI DI ANZIANITÀ - MINIMI SALARIALI
In materia di trasformazione del rapporto di formazione e lavoro in rapporto di lavoro a tempo indeterminato è valida la previsione, introdotta in sede di contratto collettivo, dall'art. 7 del c.c.n.l. Autoferrotranvieri dell'11 aprile 1995 di un salario di ingresso ridotto per i primi quindici mesi di rapporto a tempo indeterminato sia perché funzionale alla volontà delle parti collettive di incentivare la stabilizzazione del rapporto, sia perché nel lavoro privato, di regola, non opera il principio di parità del trattamento retributivo e la valutazione di adeguatezza della retribuzione al parametro dell'art. 36 Cost. va compiuta in relazione al cd. minimo costituzionale, senza che debbano essere valutati tutti gli elementi e gli istituti contrattuali che confluiscono nella retribuzione.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Contr. Coll. 11/04/1995 art. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)