Sez. 6 - L, Ordinanza n. 26925 del 23/12/2016 (Rv. 642297 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - SCATTI DI ANZIANITÀ - MINIMI SALARIALI | Contratto di formazione e lavoro - Trasformazione in contratto a tempo indeterminato - Trattamento inferiore per i primi 15 mesi ex art. 7 del c.c.n.l. Autoferrotramvieri dell'11 aprile 1995 - Violazione dell'art. 36 Cost. - Esclusione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - SCATTI DI ANZIANITÀ - MINIMI SALARIALI
Nel rapporto di lavoro subordinato privato non opera, di regola, il principio di parità del trattamento retributivo, né la valutazione di adeguatezza della retribuzione all'art. 36 Cost. comporta il riferimento a tutti gli elementi ed istituti contrattuali che confluiscono nel trattamento economico globale fissato dalla contrattazione collettiva, ma soltanto a quelli che formano il cd. minimo costituzionale. Ne consegue la validità dell'art. 7 del c.c.n.l. dell'11 aprile 1995 Autoferrotranvieri, laddove prevede la riduzione salariale per i primi quindici mesi di rapporto a tempo indeterminato, a seguito della trasformazione di contratto di formazione e lavoro, per i motivi espressi dalle parti stipulanti e, cioè, per l'incentivo premiante per il datore di lavoro che trasformi in rapporti a tempo indeterminato l'ottanta per cento dei contratti di formazione e lavoro in scadenza e per la considerazione che i lavoratori "neoassunti" si trovino in possesso di una professionalità non comparabile con quella degli altri.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Contr. Coll. 11/04/1995 art. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)