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Sez. 1, Sentenza n. 9705 del 30/06/1992 Ud. (dep. 08/10/1992) Rv. 191882 - 01

Armi - In genere | Armi - Termine "manganello" usato nel verbale di sequestro dell'oggetto - Nozione tecnica - Esclusione - Valutazione in concreto dell'oggetto ai fini della sua inquadrabilità fra le armi di cui al comma secondo dell'art. 4 legge n. 110 del 1975 - Necessità - Conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 1992-06-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/191882-01

Armi - In genere

Il termine "manganello" non ha carattere tecnico e non identifica nessuno degli oggetti atti ad offendere specificamente elencati nell'art. 4 legge n. 110 del 1975. Ne consegue che nel caso in cui nel verbale di sequestro (atto non ripetibile e quindi inseribile nel fascicolo per il dibattimento ed utilizzabile ai sensi dell'art. 511 cod. proc. pen.) si faccia una descrizione di tale oggetto che non consente di stabilire con certezza la sua inquadrabilità nel secondo comma del citato art. 4 quale arma, si impone allora - tanto più a seguito di legittima richiesta di accertamento da parte dell'imputato - l'esame diretto del corpo del reato ai fini di accertare la suddetta inquadrabilità. (Nella specie la cassazione ha annullato la sentenza del giudice di merito che aveva respinto la richiesta di procedere all'esame in questione, osservando che tale rifiuto si era risolto nella mancata assunzione di una prova decisiva).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 357 com. 2 lett. D, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 357 com. 2 lett. D CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 431 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 431 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 511 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 511 CORTE COST., Legge 18/04/1975 num. 110 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)