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Sez. 1, Sentenza n. 21780 del 20/07/2016 Ud. (dep. 05/05/2017) Rv. 270263 - 01

ARMI - ALTERAZIONE ARMI | "Manganello" o "sfollagente" - Qualificazione - Arma propria - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-07-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/270263-01

ARMI - ALTERAZIONE ARMI

Il "manganello" o "sfollagente" è esplicitamente compreso tra le armi indicate nell'art. 4, comma primo, della legge n. 110 del 1975 di cui è vietato il porto, salvo le autorizzazioni previste dall'art. 42 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, in quanto strumento la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona. (Fattispecie relativa al porto di un manganello telescopico della lunghezza complessiva di cm. 53, rinvenuto tra il cambio ed il sedile anteriore lato giudicato, della vettura condotta dall'imputato).

Riferimenti normativi: Legge 18/04/1975 num. 110 art. 4 com. 1 CORTE COST., Legge 18/04/1975 num. 110 art. 4 com. 2 CORTE COST., Regio Decr. 18/06/1931 num. 773 art. 42 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)