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Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 8614 del 26/03/2021 (Rv. 660885 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | Ici - Base imponibile - Valore venale in comune commercio del bene - Utilizzo esclusivo dei parametri di cui all’art. 5 d.lgs. n. 504 del 1992 - Sussistenza - Utilizzo dei criteri propri dell’imposta di successione - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2021-03-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/660885-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972

In tema di Ici, la misura del valore venale in comune commercio del bene, ai fini della determinazione della base imponibile, va ricavata sulla base dei tassativi parametri vincolanti previsti dall'art. 5, comma 5, d.lgs. n. 504 del 1992, non anche attraverso i criteri di determinazione dell'imposta di successione, attesa l'autonomia e la divergenza, soggettiva e oggettiva, dei presupposti impositivi dei due tributi.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 14 com. 1 lett. A CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 504 art. 5 com. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)