Sez. 5 - , Sentenza n. 18936 del 17/07/2018 (Rv. 649774 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - VALORE VENALE - IN GENERE | Utilizzabilità dei criteri previsti per l'ICI - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - VALORE VENALE - IN GENERE
La base imponibile dell'imposta di registro, sebbene correlata al valore venale dell'immobile oggetto di trasferimento, non può essere determinata facendo riferimento ai criteri previsti per l'Ici, trattandosi di tributi del tutto differenti quanto alla soggettività dell'ente impositore, alla occasionalità dell'imposta di registro, a fronte della periodicità e ripetitività dell'Ici, ed alla natura stessa, essendo l'Ici di carattere patrimoniale e l'imposta di registro, invece, finalizzata a colpire la manifestazione di forza economica e capacità contributiva così come emergenti dall'atto.
Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 51, Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)