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Sez. L, Sentenza n. 23018 del 29/10/2014 (Rv. 633166 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - PER MUTUO CONSENSO DIMISSIONI | Diritto all'indennità di mancato preavviso per recesso unilaterale del prestatore di lavoro - Spettanza - Onere probatorio del datore di lavoro.
Stato
decisa il 2014-10-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/633166-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - PER MUTUO CONSENSO DIMISSIONI

Incombe sul datore di lavoro che rivendichi in giudizio il diritto all'indennità di mancato preavviso l'onere della prova dell'unilaterale recesso del prestatore di lavoro in costanza di rapporto, ovvero, qualora sia stata dedotta la cessazione del rapporto stesso per risoluzione consensuale, della anteriorità temporale delle dimissioni rispetto a detta cessazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)