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Sez. L, Sentenza n. 5345 del 16/06/1987 (Rv. 453926 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - VOLONTARIO - PREAVVISO - INDENNITÀ DI MANCATO PREAVVISO - ONERE DELLA PROVA.*
Stato
decisa il 1987-06-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/453926-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - VOLONTARIO - PREAVVISO - INDENNITÀ DI MANCATO PREAVVISO - ONERE DELLA PROVA.*

Incombe alla parte che domanda in giudizio l'indennità di mancato preavviso, l'Onere della prova dell'unilaterale recesso (rispettivamente licenziamento o dimissioni) della controparte e dell'omissione da parte di quest'ultima della comunicazione, nel termine e nei modi prescritti, della volontà di troncare il rapporto. (V 3065/86, mass n 446073; (V 4039/84, mass n 436014).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)