Sez. 1, Sentenza n. 1449 del 22/09/2016 Cc. (dep. 12/01/2017) Rv. 269267 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE | Mandato di arresto europeo - Consegna dall'estero - Successiva perdita di efficacia del provvedimento restrittivo (art. 31 l. 22 aprile 2005 n. 69) - Rinnovazione per gli stessi reati oggetto del m.a.e. - Avvio della procedura di "consegna suppletiva" - Necessità - Esclusione.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE
In tema di mandato di arresto europeo, la disposizione di cui all'art. 31 l. 22 aprile 2005 n. 69, secondo cui il m.a.e. perde efficacia quando il provvedimento restrittivo sulla base del quale è stato emesso è revocato o annullato ovvero divenuto inefficace", si riferisce all'ipotesi in cui il m.a.e. non abbia ancora esaurito la propria funzione, cioè quando non sia ancora avvenuta la consegna della persona richiesta; ne consegue che non è necessario l'avvio della procedura di consegna suppletiva, ai sensi degli artt. 32 e 26 della legge sopra citata, nel caso in cui la misura coercitiva, eseguita ad esito della positiva definizione della procedura di consegna ma successivamente divenuta inefficace per motivi formali, venga rinnovata con nuovo provvedimento restrittivo avente ad oggetto gli stessi reati del precedente m.a.e.
Riferimenti normativi: Legge 22/04/2005 num. 69 art. 26, Legge 22/04/2005 num. 69 art. 31, Legge 22/04/2005 num. 69 art. 32
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)