Sez. 1, Sentenza n. 8521 del 18/12/2020 Cc. (dep. 03/03/2021) Rv. 280558 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE | Mandato di arresto europeo - Consegna dall'estero - Successiva perdita di efficacia del provvedimento restrittivo ai sensi dell’art. 31 legge 22 aprile 2005 n. 69 - Fattispecie.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE
In tema di mandato di arresto europeo, la disposizione di cui all'art. 31 legge 22 aprile 2005 n. 69, secondo cui il m.a.e. perde efficacia quando il provvedimento restrittivo sulla base del quale è stato emesso è revocato o annullato ovvero divenuto inefficace, si riferisce all'ipotesi in cui il m.a.e. non abbia ancora esaurito la propria funzione, cioè quando non sia ancora avvenuta la consegna della persona richiesta. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto non influente sull'ordine di esecuzione la perdita di efficacia del titolo cautelare sulla base del quale era stato emesso il mandato di arresto europeo successivamente alla sua esecuzione).
Riferimenti normativi: Legge 22/04/2005 num. 69 art. 31
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)