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Sez. 5, Sentenza n. 36602 del 15/07/2010 Ud. (dep. 13/10/2010) Rv. 248432 - 01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO L'ONORE - DIFFAMAZIONE - IN GENERE | Continenza - Presupposti e ambito di operatività - Selezione degli argomenti sui quali si formula la critica - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2010-07-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/248432-01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO L'ONORE - DIFFAMAZIONE - IN GENERE

In tema di delitti contro l'onore, il requisito della continenza, quale elemento costitutivo della causa di giustificazione del diritto di critica, riguarda le espressioni utilizzate, mentre la continenza non può essere evocata come argomento a copertura della pretesa di selezione degli argomenti attraverso i quali si formula la critica, perché quest'ultima, quale valore fondante fissato nella Costituzione, non può che basarsi sulla assoluta libertà di scelta degli argomenti sui quali si articola la esposizione del proprio pensiero, sempre che sussistano gli altri due requisiti e cioè la verità del fatto da cui muove la critica e l'interesse sociale a conoscerla. (Fattispecie nella quale è stata esclusa la sussistenza del reato di cui all'art. 595 cod. pen., nei confronti dell'imputato - il quale, in qualità di primario di un ospedale, aveva riferito a una paziente che un medico di quella struttura non avrebbe più eseguito interventi chirurgici perché prossimo ad essere allontanato dall'azienda ospedaliera e ad un'altra paziente che la ragione dell'allontanamento era la produzione di danni gravi per la stessa azienda - ritenendo che la prima comunicazione era priva di contenuto offensivo e la seconda era scriminata sia per la verità dei fatti riferiti che per la continenza delle espressioni utilizzate).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 595 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)