Sez. 5, Sentenza n. 6925 del 21/12/2000 Ud. (dep. 20/02/2001) Rv. 218282 - 01
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO L'ONORE - DIFFAMAZIONE - COL MEZZO DELLA STAMPA | Limite della continenza - Nozione - Fattispecie.
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO L'ONORE - DIFFAMAZIONE - COL MEZZO DELLA STAMPA
In tema di diffamazione a mezzo stampa, il limite della continenza, entro il quale deve svolgersi un corretto esercizio del diritto di cronaca e di critica, viene superato quando le informazioni, pur vere, si risolvano - per il lessico impiegato, per l'uso strumentale delle medesime, per la sostanza e la forma dei giudizi che le accompagnano- in un attacco personale e gratuito al soggetto cui si riferiscono: quando cioè, al di là della offensività della notizia e della negativa sua valutazione (che sono scriminate se veritiere e di interesse sociale) si realizzi una lesione del bene tutelato, attraverso il modo stesso in cui la cronaca e la critica vengono attuate. (Fattispecie in cui, nell'articolo giornalistico, era riportata la notizia che il vicepresidente dell'unione distributori italiani aveva detenuto "una montagna di cassette pirata"; la Corte, ritenendo che la espressione, sia pure iperbolica, dovesse essere intesa nel senso che le cassette in possesso del soggetto fossero in numero tale da escludere errori o sviste, ha affermato che non è stato superato il limite della continenza ed ha annullato senza rinvio la sentenza di condanna).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 595 CORTE COST., Legge 08/02/1948 num. 47 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)