Sez. L, Sentenza n. 7811 del 22/10/1987 (Rv. 455631 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE D'APPELLO - MOTIVI - SPECIFICITÀ - ONERE DELL'APPELLANTE - PORTATA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE D'APPELLO - MOTIVI - SPECIFICITÀ - ONERE DELL'APPELLANTE - PORTATA.*
In caso di appello - che costituisce un rimedio a carattere tendenzialmente illimitato - la volontà di impugnare in toto la sentenza non deve necessariamente risultare da formule sacramentali e l'esigenza della specificazione dei motivi di appello deve essere intesa non già nel senso rigoroso di una completa e minuziosa esposizione delle ragioni dedotte a sostegno dell'impugnazione, bensì come necessità della formulazione di un censura in ordine alla statuizione impugnata, non essendo sufficiente, ai fini dell'ammissibilità del gravame, che l'appellante si limiti a chiedere la riforma della decisione senza enunciare alcuna specifica critica. (V 5470/86, mass n 447997).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 342
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)