diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 7811 del 22/10/1987 (Rv. 455631 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE D'APPELLO - MOTIVI - SPECIFICITÀ - ONERE DELL'APPELLANTE - PORTATA.*
Stato
decisa il 1987-10-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/455631-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE D'APPELLO - MOTIVI - SPECIFICITÀ - ONERE DELL'APPELLANTE - PORTATA.*

In caso di appello - che costituisce un rimedio a carattere tendenzialmente illimitato - la volontà di impugnare in toto la sentenza non deve necessariamente risultare da formule sacramentali e l'esigenza della specificazione dei motivi di appello deve essere intesa non già nel senso rigoroso di una completa e minuziosa esposizione delle ragioni dedotte a sostegno dell'impugnazione, bensì come necessità della formulazione di un censura in ordine alla statuizione impugnata, non essendo sufficiente, ai fini dell'ammissibilità del gravame, che l'appellante si limiti a chiedere la riforma della decisione senza enunciare alcuna specifica critica. (V 5470/86, mass n 447997).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 342

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)